Si fa presto a dire e-commerce o commercio elettronico. Molti ne parlano, magari lo utilizzano anche, ma non conoscono normative e adempimenti dell'ultim'ora che sono fondamentali per risolvere le modalità di applicazione delle imposte di consumo di un'attività che nel mondo, peraltro, è parametrata in modi molto diversi a seconda delle normative vigenti nei diversi Paesi.In realtà è bene sapere che l'e-commerce interessa sia le imposte di consumo europee, principalmente l’Iva, sia quelle previste da altri sistemi fiscali. Con l'e-commerce le reti telematiche stabiliscono, infatti, un contatto diretto e immediato tra acquirenti e venditori, eliminando del tutto le distanze geografiche e, soprattutto, la necessità di ricorrere a una forma di intermediazione commerciale.Se da una parte, quindi, i vantaggi economici producono effetti importanti sull’evoluzione dei prezzi dei prodotti offerti in vendita sul web dall’altra diventa sempre più urgente adeguare i sistemi fiscali. Vediamo come.
Definizione di e-commerce
Velocemente, ricapitoliamo le principali prerogative del commercio elettronico, che è un'attività rivolta all’effettuazione di transazioni commerciali di beni o servizi attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche. Nell'e-commerce quindi l’acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione dal cedente all’interno di un proprio sito web o di un portale e procede direttamente all’ordine del prodotto attraverso la rete Internet.Il pagamento può avvenire elettronicamente mediante utilizzo di carte di credito o sistemi di pagamento elettronici (pay pal e similari), ovvero mediante bonifico o contrassegno postale, in base alle modalità di vendita e della tipologia di acquisti effettuati. Quindi, con l'e-commerce si fanno queste attività:- commercializzazione di beni e servizi ;
- distribuzione on-line di prodotti in formato digitale;
- effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa;
- stipula di appalti pubblici e applicazione di procedure di tipo transattivo della Pubblica amministrazione
- business to consumer (B2C), è destinato al consumatore finale. Attraverso questo sistema di vendita, gli operatori del commercio elettronico (business o imprese) offrono servizi e prodotti via Internet al consumatore finale (consumer).
- business to business (B2B), ha lo scopo di incrementare le transazioni e gli affari tra aziende.
- business to administration, fa riferimento esclusivamente ai rapporti, gestiti mediante reti telematiche, fra le imprese e gli enti non commerciali.
A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti si distingue fra:
- e-commerce indiretto (off line): riguarda la cessione di beni materiali visionabili su un catalogo on line nel quale vengono descritte le caretteristiche merceologiche dei beni, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. A seguito dell’ordine il bene viene spedito o consegnato all’acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna.
- e-commerce diretto (on line): riguarda la cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso «Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire» (art. 11, Regolamento CE, 17.10.2005, n. 1777/2005; in merito R.M. 15.11.2004, n. 133/E e 21.7.2008 n. 312/E).
Normativa aggiornata
Le principali norme che riguardano l'e-commerce sono:- D.lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997
- D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
- D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
La cd "legge Bersani" ovvero il d.lgs. n. 114/98, contiene la riforma della disciplina dell’"esercizio dell’attività commerciale". In esso l’e-commerce non trova un suo spazio specifico e viene relegato semplicemente ad una tra le "forme speciali di vendita al dettaglio" (art.4, comma 1) e, più precisamente alla "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione".
La normativa prevede:- al primo comma l’obbligo, da parte di chi vuole intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente. Le sanzioni per mancata comunicazione sono amministrative: si può incorre in una multa oppure in casi particolarmente gravi, si rischia di vedersi sospesa l’attività anche se per un massimo di 20 giorni.
- al terzo comma precisa che "nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5, nonché il settore merceologico di attività".
Segue, quindi, che per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6)) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza.
2. D.lgs. 185/99In seguito all’impetuoso sviluppo di Internet, il legislatore comunitario è nuovamente intervenuto con la direttiva n. 97/7/Ce "riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza", volta a creare un sistema uniforme di tutele in relazione ai contratti stipulati dai consumatori dei diversi Stati membri.In particolare la definisce contratto a distanza qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto; vengono, inoltre, definiti gli obblighi informativi diretti alla conclusione del contratto.3. D.lgs. 70/2003Attraverso il d.lgs 70/2003 l' Italia ha dato attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento di attuazione, la direttiva europea sul commercio elettronico si fonda sulla clausola mercato interno ed è volta ad assicurare la libera prestazione dei servizi on-line nell'insieme della Comunità, creando regole uniformi per il commercio elettronico, che è, per sua stessa natura, senza frontiere.Per quanto riguarda l’Iva, con l'emanazione della direttiva del Consiglio 7 maggio 2002, n. 2002/38/Ce e delle successive direttive e regolamenti, viene introdotto un regime speciale per le operazioni di e-commerce diretto. Si stabilisce, infatti, che:
- tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi;
- la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo;
- i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea;
- per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.
L'articolo E-commerce: la normativa aggiornata è stato pubblicato per la prima volta su Pionero.